Regolamento per le schede di sicurezza

Su questa pagina è possibile visualizzare il nuovo regolamento per le schede di sicurezza.

Le comunichiamo che dal 01 Giugno 2022, in ottemperanza all’Articolo 31 comma 8-9, ad ogni primo acquisto di un prodotto (o sua modifica), vi sarà inviata la Scheda di Sicurezza in formato elettronico all’indirizzo mail fornitoci in sede di registrazione della Vostra anagrafica.

“Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza”

L’articolo 31 del regolamento Reach “Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza” comma 8 specifica che
“Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela.”
Secondo quanto previsto dal REACH, le SDS accompagnano ciascun prodotto lungo tutta la catena di approvvigionamento e contengono le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche e di pericolo per l’uomo e l’ambiente necessarie per un utilizzo corretto e sicuro.
Per questo motivo l’utilizzatore professionale deve aver accesso alle informazioni contenute nella SDS prima dell’utilizzo della sostanza o della miscela pericolosa.

Inoltre il comma 9 informa come le aziende fornitrici di SDS devono comportarsi in caso di aggiornamenti delle stesse:
“I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente nelle seguenti circostanze:
a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;
c) allorché è stata imposta una restrizione.

La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come «Revisione: (data)» è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o la miscela nel corso dei dodici mesi precedenti. “